Art. 2 Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.».