Art. 2 
 
        Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. E' consentito ai comuni di  prevedere  che  i  titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio.».