Art. 2 
 
                          Rideterminazione 
 
  1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le
modalita' previste dal presente articolo e dall'art. 3. 
  2. La rideterminazione  e'  effettuata  moltiplicando  il  montante
contributivo individuale di cui all'art. 3  per  il  coefficiente  di
trasformazione di cui alla  tabella  2  allegata  all'intesa  recante
coefficienti di  trasformazione  per  anno  di  decorrenza,  relativa
all'eta' anagrafica del titolare  dell'assegno  vitalizio  alla  data
della sua decorrenza, cosi' come  previsto  nella  nota  metodologica
costituente parte integrante dell'Intesa. 
  3. Le frazioni di anno sono valutate  con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi. 
  4.. L'assegno vitalizio rideterminato  non  deve  essere  inferiore
all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art.
1, comma 2, le aliquote di cui alla tabella A allegata alla  presente
legge, approvata dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del  3
aprile 2019), individuate in ragione della  differenza,  espressa  in
termini   percentuali,   tra   l'assegno   vitalizio   e    l'assegno
rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3. 
  5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato  ai  sensi  dei
commi 1, 2, 3 e 4 non puo' comunque essere inferiore a due  volte  il
trattamento  minimo  INPS,   salvo   che   l'assegno   in   godimento
antecedentemente a tale rideterminazione non  sia  gia'  inferiore  a
tale soglia. 
  6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il  pagamento  degli
assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei camini 1, 2, 3, 4 e 5  al
momento della prima applicazione della presente legge  sia  superiore
al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le
aliquote base della tabella  A  allegata  alla  presente  legge  sono
incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento  del
predetto limite di spesa e restano  applicabili  anche  agli  assegni
vitalizi da erogare successivamente  alla  prima  applicazione  della
presente legge. 
  7. Qualora l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi
dell'art. 3, collimi 2 e 3, sia piu' favorevole per l'avente  diritto
rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi  del  comma  4,
non trova applicazione la tabella A allegata alla presente  legge  di
cui  al  medesimo  comma  4.  L'assegno  vitalizio  a  seguito  della
rideterminazione non puo' comunque  superare  l'importo  dell'assegno
vitalizio spettante, senza tenere conto  delle  riduzioni  temporanee
disposte dalla legge regionale n. 21/2018 e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  8. L'assegno indiretto e di reversibilita' e' calcolato  applicando
all'assegno vitalizio, come rideterminato  ai  sensi  della  presente
legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale  vigente  al
momento della sua maturazione.