Art. 2 Rideterminazione 1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalita' previste dal presente articolo e dall'art. 3. 2. La rideterminazione e' effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2 allegata all'intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'eta' anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, cosi' come previsto nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa. 3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi. 4.. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui alla tabella A allegata alla presente legge, approvata dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3. 5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non puo' comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia gia' inferiore a tale soglia. 6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei camini 1, 2, 3, 4 e 5 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le aliquote base della tabella A allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge. 7. Qualora l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dell'art. 3, collimi 2 e 3, sia piu' favorevole per l'avente diritto rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione la tabella A allegata alla presente legge di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non puo' comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni. 8. L'assegno indiretto e di reversibilita' e' calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.