Art. 2 Agevolazione IRAP per il triennio 2019/2021 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,80 punti percentuali. 2. Limitatamente al periodo di efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 3, la riduzione di aliquota di cui al comma 1 assorbe le agevolazioni gia' previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo. 3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.