Art. 20. Gare e manifestazioni di pesca 1. Le province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordinatore, ai sensi dell'Art. 56, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977. 2. Le province, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'Art. 6, predispongono altresi' l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezione per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad associazioni iscritte all'albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge.