Art. 20. Tecnico competente 1. E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge n. 447/1995 nonche' dalla presente legge: 2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente; b) aver svolto attivita' professionale non occasionale nel campo dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente. 3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2. 4. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta anche dai soggetti indicati dall'Art. 2, comma 8, della legge n. 447/1995 e successive modifiche, purche' iscritti nell'elenco di cui al comma 2. 5. Si considera, in via indicativa, attivita' nel campo dell'acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate: a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale; c) redazione di piani di risanamento. 6. Le altre attivita' in campo acustico, che non rientrino in quelle dell'acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa. 7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attivita' nel territorio della Regione. A tal fine e' sufficiente il possesso dell'attestato di riconoscimento della Regione di provenienza. 8. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attivita' di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.