Art. 20. Modificazione dell'Art. 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modalita' di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi. 1. All'Art. 25, comma 1, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e' sostituita dalla seguente: "c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo a dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta' di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli e' tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso",