Art. 20.
Modificazione dell'Art. 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
37  "Modalita'  di  trasferimento  dei beni strumentali funzionali ai
                              servizi.
    1.  All'Art.  25,  comma  1,  la lettera c) della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  i  beni  strumentali  finanziati  a  qualsiasi  titolo dalla
Regione  mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo a
dieci  anni,  quanto  agli  autobus e impianti, e di venti, quanto ai
beni  immobili  funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore
non  ceda la proprieta' di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli e'
tenuto  a  restituire  alla  Regione  la  quota  parte dei contributi
erogati,  corrispondente  al periodo di mancato utilizzo. In tal caso
decade il vincolo di destinazione d'uso",