Art. 20. Sospensione e revoca dell'accreditamento 1. L'accreditamento puo' essere sospeso o revocato dalla giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'art. 16. 2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformita' ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravita' delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditarnento istituzionale.