Art. 20. Esercizio del pascolo nei boschi 1. Il pascolo non e' consentito: a) nei boschi cedui con polloni di eta' inferiore a otto anni e nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non abbia raggiunto un'altezza di tre metri; b) nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all'ottanta per cento; c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari; d) nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall'impianto; e) nei boschi percorsi dall'incendio fino a dieci anni dall'evento, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353; f) nei boschi danneggiati da attacchi parassitari o da altre cause. 2. In tutti i boschi non e' inoltre consentito il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondita' di venti metri lungo le strade e purche' non vengano prodotti danni agli alberi presenti, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio nei casi in cui si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al bosco. 3. Per l'esercizio del pascolo nei boschi, non ricompresi nel comma 1, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, dalla quale deve risultare il numero dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la certificazione sanitaria relativa allo spostamento degli animali al pascolo. 4. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale e alle particolari condizioni del bosco puo' limitare o sospendere l'esercizio del pascolo. 5. Per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 28/2001. 6. Nel caso di danneggiamento di alberi per i motivi indicati al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 3, della legge regionale n. 28/2001. 7. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001. 8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.