Art. 20.
                  Esercizio del pascolo nei boschi
    1. Il pascolo non e' consentito:
      a) nei boschi cedui con polloni di eta' inferiore a otto anni e
nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non
abbia raggiunto un'altezza di tre metri;
      b) nei   boschi   situati  su  terreni  aventi  pendenza  media
superiore all'ottanta per cento;
      c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;
      d) nei   boschi   di   nuova   formazione  fino  a  dieci  anni
dall'impianto;
      e) nei   boschi   percorsi  dall'incendio  fino  a  dieci  anni
dall'evento,  ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 353;
      f) nei  boschi  danneggiati  da attacchi parassitari o da altre
cause.
    2. In tutti i boschi non e' inoltre consentito il pascolo caprino
ad  eccezione di una fascia della profondita' di venti metri lungo le
strade  e  purche'  non  vengano prodotti danni agli alberi presenti,
salvo  deroghe  autorizzate  dall'ente  competente per territorio nei
casi  in  cui si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al
bosco.
    3.  Per  l'esercizio  del  pascolo nei boschi, non ricompresi nel
comma 1, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme
all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti
amministrativi  previsti  all'Art.  52, dalla quale deve risultare il
numero  dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la
certificazione  sanitaria  relativa allo spostamento degli animali al
pascolo.
    4.  L'ente  competente per territorio, in relazione all'andamento
stagionale  e  alle  particolari condizioni del bosco puo' limitare o
sospendere l'esercizio del pascolo.
    5.  Per  la  violazione  ai  divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle
prescrizioni   di   cui   al   comma   4  si  applicano  le  sanzioni
amministrative  di  cui all'Art. 48, comma 9, lettera b), della legge
regionale n. 28/2001.
    6.  Nel caso di danneggiamento di alberi per i motivi indicati al
comma  2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48,
comma 3, della legge regionale n. 28/2001.
    7.  Nel  caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai
sensi  del comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma
12, della legge regionale n. 28/2001.
    8.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza
dei termini per come indicato all'Art. 52.
    9.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.