Art. 20. Addestramento e allenamento dei cani 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani nella zona alpi e' consentito nelle zone e nei giorni indicati dalle province, di concerto con i comitati di gestione. 2. L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti soltanto ai cacciatori ammessi nel comprensorio alpino di caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi e' consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all'Art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, e' fatto divieto al cacciatore o all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia. 3. L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupero degli ungulati feriti e' normato da regolamento provinciale.