Art. 20. Esumazioni ed estumulazioni 1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'Art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale. 2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. 3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo e' pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente. 4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e' data preventiva pubblicita' dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. 5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonche' il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione. 6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per: a) ordine dell'Autorita' giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione. 7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalita' definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL puo' essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. 8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto. 9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio e' collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa e' tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'Art. 18. 10. E' consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonche' immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purche' tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica. 11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e' ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 12. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattivita', a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole. 14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.