Art. 20.
                     Esumazioni ed estumulazioni

    1.  I  turni  di  rotazione ordinari dei campi di inumazione e le
procedure  di  trattamento  del  terreno  per  favorire i processi di
scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'Art. 9, comma
8, lettera b), della legge regionale.
    2.  Le  estumulazioni  ordinarie  si  eseguono  alla scadenza del
periodo  di  concessione  o, per effettuare altra tumulazione, quando
siano  trascorsi  almeno  dieci  anni se i loculi sono aerati o venti
anni se i loculi sono stagni.
    3.  Quando  si  estumula  per  far  posto  a un nuovo feretro, la
residua  durata  del  diritto  d'uso  del  loculo  e'  pari ad almeno
vent'anni  per  i  loculi  stagni e dieci anni per quelli aerati, con
eventuale  prolungamento  dell'originaria  concessione  in uso per il
tempo occorrente.
    4.  Delle  operazioni  di  esumazione  ordinaria  o estumulazione
ordinaria  allo  scadere  del  diritto d'uso della sepoltura, e' data
preventiva  pubblicita' dal comune, con pubbliche affissioni all'albo
pretorio  e  all'ingresso  del  cimitero, per almeno 90 giorni, degli
elenchi delle sepolture in scadenza.
    5.  Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata
la  cittadinanza  circa  il periodo di effettuazione delle operazioni
cimiteriali,  nonche'  il  trattamento prestabilito per gli esiti dei
fenomeni    cadaverici    trasformativi   conservativi,   inumazione,
tumulazione  o  avvio  a cremazione. Su richiesta dei familiari detti
esiti  possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato
interesse  dei  familiari  circa  la  destinazione di ossa o esiti di
fenomeni   cadaverici   trasformativi,   s'intende  come  assenso  al
trattamento  previsto  in  via  generale  dal comune, ivi compresa la
cremazione.
    6.   I  feretri  possono  essere  esumati  o  estumulati  in  via
straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2,
per:
      a) ordine dell'Autorita' giudiziaria;
      b) trasporto in altra sepoltura;
      c) cremazione.
    7.  Le  esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie,
sono  eseguite  alla  presenza di personale del gestore del cimitero,
che  opera  secondo  modalita'  definite  dal  comune. La presenza di
personale  dell'ASL  puo'  essere  richiesta  dal  comune qualora sia
necessaria  l'adozione  di particolari misure precauzionali di natura
igienico-sanitaria.
    8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi  utilizzato  per il trasporto sono riportati il nome, il
cognome e la data di morte del defunto.
    9.  Nel  trasporto  fuori  del  cimitero  di  esiti  di  fenomeni
trasformativi  con  parti  molli  o comunque in condizioni da rendere
necessaria  l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il
contenitore  di  cui  al  comma  8  viene  racchiuso  in una cassa di
materiale   facilmente   lavabile   e   sanificabile  quale  metallo,
vetroresina  o  similari,  il cui coperchio e' collegato al fondo con
guarnizioni  a  tenuta.  La  cassa  e'  tolta  prima della successiva
operazione  cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la
cremazione. In caso di tumulazione si applica l'Art. 18.
    10.   E'  consentito  utilizzare  direttamente  sugli  esiti  dei
fenomeni     cadaverici     trasformativi    conservativi,    nonche'
immediatamente  all'esterno del contenitore o del cofano, particolari
sostanze   biodegradanti   capaci   di   favorire   i   processi   di
scheletrizzazione    interrotti    o    fortemente    rallentati   da
mummificazione,   saponificazione   o   corificazione,  purche'  tali
sostanze  non  siano  tossiche  o  nocive,  come da dichiarazione del
produttore, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.
    11.   La   cremazione   degli   esiti   dei  fenomeni  cadaverici
trasformativi    conservativi    e'   ammessa   previa   acquisizione
dell'assenso  del  coniuge  o, in difetto, del parente piu' prossimo,
individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o,
nel   caso   di   concorso   di  piu'  parenti  dello  stesso  grado,
dalla maggioranza assoluta di essi.
    12. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria, non possono
essere  eseguite  esumazioni  o  estumulazioni  quando  si  tratta di
cadavere  portatore  di radioattivita', a meno che l'ASL dichiari che
esse  possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica
salute.
    13.  Le  esumazioni  e le estumulazioni sono regolate dal comune,
secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da
rendere  entro  60  giorni  dal  ricevimento della richiesta, decorsi
inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
    14.  Gli  oneri  derivanti  dalle  operazioni  di  esumazione  ed
estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.