Art. 20.
      Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
    Ai  lavoratori  emigrati  costretti  a  rientrare  nella  Regione
Abruzzo  per  licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto
di  lavoro,  per  infortunio professionale o malattia invalidante, si
applicano  le  riserve  di  alloggi di edilizia residenziale pubblica
previste dalla normativa vigente.