Art. 20.
                          C o n t r o l l i

    1.  Le  attivita' di accertamento delle infrazioni previste dalla
presente legge competono all'ASL ed ai comuni.
    2.  Per  l'esercizio  delle attivita' di cui al comma 1, i comuni
possono    altresi'    avvalersi,    mediante    convenzioni,   della
collaborazione  delle  guardie  volontarie  delle associazioni di cui
all'Art.  19  alle  quali  sia  riconosciuta  la qualifica di guardia
giurata  ai  sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori
volontari appartenenti alle associazioni di cui all'Art. 19.
    3.  Le  province,  d'intesa  con  le ASL, concordano le modalita'
operative   per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  agli  operatori
volontari  di cui all'Art. 19, a seguito del superamento di specifici
esami  al  termine  dei corsi di cui all'Art. 6, comma 3; i contenuti
dei  corsi  vengono  stabiliti  dalle  competenti  direzioni generali
regionali.
    4.   Il   direttore   generale   dell'ASL   propone  al  Prefetto
l'attribuzione  della  qualifica  di agente o di ufficiale di polizia
giudiziaria  al  personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti
dalle norme di tutela degli animali.