Art. 20.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29,
relativo  alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio
         proindiviso delle aziende unita' sanitarie locali.

1.  All'art.  17  della  legge regionale n. 29/2003 sono apportate le
seguenti  modifiche:  a)  al comma 1, le parole: «di venti anni» sono
sostituite dalle seguenti: «di venticinque anni»;
b) al comma 3, lettera a) le parole: «0,30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «0,10 per cento»;
c) al comma 3, lettera b) le parole: «0,40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «0,20 per cento»;
d) al comma 3, lettera c) le parole: «0,50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «0,30 per cento»;
e) al comma 3 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis)  dall'11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone e' pari
allo 0,40 per cento dei VAM.»;
f)  al  comma  5  le  parole:  «novembre  2017» sono sostituite dalle
seguenti: «novembre 2022»;
g)  al  comma  5  dopo  le  parole:  «dal  comma 3.» sono aggiunte le
seguenti:  «Il  termine  ultimo  per  la definizione e il rinnovo dei
contratti  di affitto regolati dal presente articolo e' fissato al 31
dicembre 2007».