Art. 20. Modifiche all'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unita' sanitarie locali. 1. All'art. 17 della legge regionale n. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «di venticinque anni»; b) al comma 3, lettera a) le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,10 per cento»; c) al comma 3, lettera b) le parole: «0,40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»; d) al comma 3, lettera c) le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»; e) al comma 3 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) dall'11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone e' pari allo 0,40 per cento dei VAM.»; f) al comma 5 le parole: «novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novembre 2022»; g) al comma 5 dopo le parole: «dal comma 3.» sono aggiunte le seguenti: «Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo e' fissato al 31 dicembre 2007».