Art. 20.
                       Sanzioni amministrative

1.  Ogni  violazione  delle  norme della presente legge in materia di
raccolta  dei funghi comporta la confisca dei funghi ed e' punita con
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)  da  euro  200,00  a  euro  600,00  se  si esercita la raccolta in
mancanza di tesserino di idoneita o in caso di tesserino scaduto;
b)  da  euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il
permesso annuale di cui al comma 4 dell'art. 2;
c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta
sprovvisti  del  tesserino  di  idoneita'  e  del permesso annuale di
raccolta,  in  corso  di  validita'  da esibire entro 10 giorni dalla
contestazione;  in  caso  di mancata esibizione, vengono applicate le
relative sanzioni di cui alle lettere a) e b);
d)  da  euro  100,00  a  euro  300,00 se la raccolta e' effettuata in
violazione delle disposizioni sulle modalita', di cui all'art. 5;
e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino
ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;
f)  da  euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad
un  chilogrammo  e  fino  a  due  chilogrammi per persona rispetto ai
limiti  consentiti.  Per  ogni chilo o frazione di chilo superiore e'
applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;
g)  da  euro  100,00  a  euro  300,00  se  si sono raccolti l'Amanita
caesarea  (Ovulo  buono)  allo  stato  di  ovulo chiuso, esemplari di
Boletus  edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello
inferiore  a  cm.  3  e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e
Cantharellus   cibarius   (Gallinaccio)  con  diametro  del  cappello
inferiore a cm. 2;
h)  da  euro  200,00  a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una
delle aree ove e' vietata ai sensi dell'art. 7;
i)  da  euro  250,00  a  euro  750,00  se l'apposizione di tabelle di
«raccolta funghi riservata» e' in assenza di regolare autorizzazione;
l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in
difformita' con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8;
m)  da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di
raccolta riservata ai sensi dell'art. 8;
n)  da  euro  50,00  a  euro 150,00 per ogni divieto non diversamente
sanzionato.
2.  In  caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed
eventualmente alla sua revoca definitiva.
3.  Ogni  violazione  delle  norme della presente legge in materia di
commercializzazione   dei   funghi   e'   punita   con   le  sanzioni
amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352 del 1993.
4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dalla presente legge si
applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5.  Il  pagamento  delle  sanzioni  e'  effettuato tramite versamento
sull'apposito  conto corrente postale intestato alla Regione Molise -
Servizio tesoreria - Campobasso.
6.  I  funghi  confiscati  sono  affidati  all'Ispettorato micologico
competente    per    territorio   che   provvede,   previa   apposita
certificazione  sanitaria  attestante la loro edulita', a consegnarli
gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.
7.  Per  l'istruttoria  delle  controversie relative all'applicazione
delle  sanzioni  amministrative e pecuniarie e' competente il settore
contenzioso della Giunta regionale.