Art. 20. Sanzioni amministrative 1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed e' punita con le seguenti sanzioni pecuniarie: a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneita o in caso di tesserino scaduto; b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma 4 dell'art. 2; c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneita' e del permesso annuale di raccolta, in corso di validita' da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere a) e b); d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta e' effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalita', di cui all'art. 5; e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti; f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore e' applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00; g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2; h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove e' vietata ai sensi dell'art. 7; i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di «raccolta funghi riservata» e' in assenza di regolare autorizzazione; l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformita' con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8; m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'art. 8; n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato. 2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva. 3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi e' punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352 del 1993. 4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il pagamento delle sanzioni e' effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso. 6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulita', a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica. 7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie e' competente il settore contenzioso della Giunta regionale.