Art. 20.

Previsione  di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali
                             associativi



   1.  La Giunta regionale e' incaricata, a norma dell'art. 54, comma
2  dello  Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico
in  materia  di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle
leggi di seguito indicate:
    a) legge regionale n. 24 del 1996;
    b) legge regionale n. 3 del 1999, parte seconda, Titoli III e IV;
    c) legge regionale n. 11 del 2001;
    d) legge regionale n. 2 del 2004;
    e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II.
   2.   Il   testo   unico  proposto  dalla  Giunta  viene  approvato
dall'Assemblea legislativa con procedura redigente.
   3. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato
per  portare  all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di
modifica  dei  provvedimenti  legislativi oggetto del coordinamento o
del   riordino,   se   formalmente   presentate,  sono  sospese  sino
all'emanazione  del testo unico o possono formare oggetto di modifica
della delibera di cui al comma 2.