Art. 20. Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi 1. La Giunta regionale e' incaricata, a norma dell'art. 54, comma 2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle leggi di seguito indicate: a) legge regionale n. 24 del 1996; b) legge regionale n. 3 del 1999, parte seconda, Titoli III e IV; c) legge regionale n. 11 del 2001; d) legge regionale n. 2 del 2004; e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II. 2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea legislativa con procedura redigente. 3. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.