Art. 20 
 
Inserimento dell'art. 22-bis  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. Dopo l'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994,  n.  12-10/Leg.
e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Documento unico di regolarita'
contributiva). - 1. Il documento unico di regolarita' contributiva e'
richiesto: 
      a) per la verifica  puntuale  della  dichiarazione  sostitutiva
relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del
d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 35 della legge; 
      b) ai fini della stipulazione del contratto; 
      c) per il pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,
recante date di riferimento per le  posizioni  certificate  uguali  o
posteriori alla data finale del periodo di  tempo  considerato  dallo
stato di avanzamento; 
      d)  per  il  pagamento  del  saldo  finale,  recante  date   di
riferimento per le posizioni certificate  uguali  o  posteriori  alla
data ultima effettiva di conclusione  dell'opera,  comprensiva  degli
eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo. 
    2. Il documento unico di regolarita'  contributiva  e'  richiesto
anche relativamente ai subappaltatori, con le  modalita'  di  cui  al
comma 1, per la verifica  puntuale  della  dichiarazione  sostitutiva
relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del
decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del  rilascio
dell'autorizzazione di  cui  all'art.  118,  comma  8,  del  medesimo
decreto nonche' per i pagamenti all'appaltatore. Il  documento  unico
di regolarita' contributiva  relativo  al  subappaltatore  deve  fare
riferimento al periodo in cui  il  subappaltatore  ha  effettivamente
eseguito la sua prestazione.».