Art. 20 Forme di coordinamento 1. All'interno della segreteria generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali sono adottate adeguate modalita' di coordinamento al fine di esaminare l'andamento generale dell'attivita' in relazione all'attuazione degli indirizzi ed al perseguimento degli obiettivi, di verificare la situazione dell'organizzazione, di formulare proposte di miglioramento.