Art. 20 
 
                       Forme di coordinamento 
 
    1. All'interno della  segreteria  generale,  dei  dipartimenti  e
delle  direzioni  centrali  sono  adottate  adeguate   modalita'   di
coordinamento   al   fine   di   esaminare    l'andamento    generale
dell'attivita' in relazione  all'attuazione  degli  indirizzi  ed  al
perseguimento  degli   obiettivi,   di   verificare   la   situazione
dell'organizzazione, di formulare proposte di miglioramento.