Art. 20.
 
                  Servizio di accettazione sanitaria
   1.  Il  servizio di accettazione sanitaria deve disporre di almeno
un locale, con superficie minima di metri quadrati 12  per  la  prima
visita  e  la registrazione dei ricoverandi, direttamente accessibile
dall'esterno anche da  parte  di  barellati.  Deve  essere  prevista,
inoltre, un'area attigua, idonea all'attesa degli accompagnatori.
   2.  La  casa  di  cura e' tenuta ad assicurare, anche nel caso non
disponga di un apposito servizio di pronto soccorso, le prime cure ad
ammalati   o   feriti   che   necessitano  di  immediata  assistenza,
disponendone, poi, se del caso, il tempestivo trasferimento  mediante
idonea ambulanza presso altro istituto di cura.