Art. 20. Servizio di accettazione sanitaria 1. Il servizio di accettazione sanitaria deve disporre di almeno un locale, con superficie minima di metri quadrati 12 per la prima visita e la registrazione dei ricoverandi, direttamente accessibile dall'esterno anche da parte di barellati. Deve essere prevista, inoltre, un'area attigua, idonea all'attesa degli accompagnatori. 2. La casa di cura e' tenuta ad assicurare, anche nel caso non disponga di un apposito servizio di pronto soccorso, le prime cure ad ammalati o feriti che necessitano di immediata assistenza, disponendone, poi, se del caso, il tempestivo trasferimento mediante idonea ambulanza presso altro istituto di cura.