Art. 20.
          (art. 33 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 16 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
    Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato
 
   1.  La  commissione  provinciale dell'artigianato e' istituita con
deliberazione della giunta provinciale ed e' composta di  21  membri,
di cui:
     a)  nove artigiani iscritti nella prima sezione dell'albo di cui
all'art.  17,  scelti  tra  terne  di   nominativi   proposte   dalle
organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia;
     b)  tre  persone iscritte nella seconda sezione dell'albo di cui
all'art. 17, parimenti scelte tra terne di nominativi proposte  dalle
organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia;
     c)  quattro  lavoratori  artigiani  dipendenti  in  possesso  di
diploma di lavorante o di maestro  artigiano,  scelti  tra  terne  di
nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
     d)   due  direttori  di  scuola  professionale,  proposti  dagli
ispettori per la formazione professionale;
     e) un funzionario dell'assessorato competente, quale esperto;
     f) un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, quale
esperto;
     g)  un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto
dall'assessore competente.
   2.   Per  l'esercizio  di  funzioni  attribuite  alla  commissione
provinciale  dell'artigianato  da  leggi  dello  Stato,   questa   e'
integrata ai sensi delle relative disposizioni.
   3.  La composizione della commissione provinciale dell'artigianato
deve adeguarsi alla consistenza dei  gruppi  linguistici  quali  sono
rappresentati  in seno al consiglio provinciale. Deve essere comunque
garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.
   4.  L'assessore  competente  invita per iscritto le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma  ad  inviare  le  loro  designazioni.
Qualora   queste   non   provvedano   nei  trenta  giorni  successivi
all'invito, la giunta provinciale procede autonomamente alle relative
nomine.
   5. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria
la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. Le  deliberazioni
sono adottate a maggioranza di voti.
   6.  I  componenti  la  commissione  eleggono  nel  proprio seno il
presidente e il vicepresidente a maggioranza  assoluta  di  voti.  Il
presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima
sezione all'albo di cui all'art. 17.
   7.  Funge  da  segretario  della  commissione un funzionario della
Camera di commercio.
   8.   I   membri  della  commissione  provinciale  dell'artigianato
rimangono in carica per l'intera durata della legislatura  e  possono
essere riconfermati.
   9.  Ai  membri  della  commissione  sono corrisposte le indennita'
previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25. Al presidente
ed  al  vicepresidente  puo'  essere concesso, mediante deliberazione
della giunta provinciale, un assegno compensativo mensile fino  a  L.
350.000  per  il  lavoro  preparatorio  e di studio al di fuori delle
riunioni.
   10.  La  commissione  e'  sottoposta alla vigilanza dell'assessore
competente.  In  caso  di  omissioni  o   inadempienze,   l'assessore
competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni
ad essa  attribuite.  In  caso  di  persistente  inerzia,  la  giunta
provinciale  delibera  lo  scioglimento  della commissione e provvede
alla nomina di un commissario straordinario.
   11.  La  commissione  provinciale  dell'artigianato  disciplina la
propria attivita' con norme regolamentari da approvarsi dalla  giunta
provinciale.
   12.  Le  spese  di  funzionamento  della  commissione  provinciale
dell'artigianato sono a carico della Camera di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura.  La  giunta provinciale e' autorizzata a
concedere alla Camera di commercio un contributo  annuo  al  fine  di
concorrere  alle  spese  sostenute  dalla  commissione nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge.