Art. 20. (art. 33 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 16 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato 1. La commissione provinciale dell'artigianato e' istituita con deliberazione della giunta provinciale ed e' composta di 21 membri, di cui: a) nove artigiani iscritti nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 17, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia; b) tre persone iscritte nella seconda sezione dell'albo di cui all'art. 17, parimenti scelte tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia; c) quattro lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; d) due direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori per la formazione professionale; e) un funzionario dell'assessorato competente, quale esperto; f) un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto; g) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'assessore competente. 2. Per l'esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell'artigianato da leggi dello Stato, questa e' integrata ai sensi delle relative disposizioni. 3. La composizione della commissione provinciale dell'artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino. 4. L'assessore competente invita per iscritto le organizzazioni sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei trenta giorni successivi all'invito, la giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine. 5. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. 6. I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima sezione all'albo di cui all'art. 17. 7. Funge da segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio. 8. I membri della commissione provinciale dell'artigianato rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati. 9. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennita' previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25. Al presidente ed al vicepresidente puo' essere concesso, mediante deliberazione della giunta provinciale, un assegno compensativo mensile fino a L. 350.000 per il lavoro preparatorio e di studio al di fuori delle riunioni. 10. La commissione e' sottoposta alla vigilanza dell'assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l'assessore competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario. 11. La commissione provinciale dell'artigianato disciplina la propria attivita' con norme regolamentari da approvarsi dalla giunta provinciale. 12. Le spese di funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio un contributo annuo al fine di concorrere alle spese sostenute dalla commissione nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.