Art. 20 Tariffe e indennita' 1. Sulla base delle modalita' stabilite nel regolamento barracellare comunale, il consiglio comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonche' le indennita' per il risarcimento dei danni. 2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, la disposizione dell'art. 48 del regio decreto 144 luglio 1898, n. 403.