Art. 20
                         Tariffe e indennita'
 
   1.   Sulla   base   delle   modalita'  stabilite  nel  regolamento
barracellare comunale, il consiglio comunale  fissa  ogni  tre  anni,
sentito  il  comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della
legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, le tariffe dei compensi  e  dei
diritti   di  assicurazione  spettanti  alla  compagnia,  nonche'  le
indennita' per il risarcimento dei danni.
   2.  Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione
si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme  in  materia
di  tributi  comunali, la disposizione dell'art. 48 del regio decreto
144 luglio 1898, n. 403.