Art. 20. Copertura finanziaria 1. Alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'art. 11, sara' fatto fronte per l'esercizio 1988 con le disponibilita' previste al cap. 17100, e per i successivi esercizi con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 6 giugno 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 30 maggio 1988. ------------------------------------------------------- (Omissis).