Art. 20. Norma finanziaria 1. Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 22 agosto 1989 COLASANTO