Art. 20.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte  con  la  quota  del  Fondo  Sanitario  assegnata  a  norma
dell'art.  51  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, e successive
modificazioni.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60  dello
statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 22 agosto 1989
 
                              COLASANTO