Art. 20.
                  Intervento nei boschi abbandonati
 
   1.  Per  i  boschi  che per il mancato rispetto delle prescrizioni
forestali o a causa d'incendio si trovino in condizioni di accentuato
degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del comitato
tecnico amministrativo, ordina  ai  proprietari  l'esecuzione,  entro
tempi brevi, dei necessari interventi di ripristino.
   2.  In  caso  di  inottemperanza  dei  proprietari,  la Azienda e'
facultata all'espropriazione dei boschi assumendo a totale carico gli
interventi.
   3. Per i boschi ricadenti nei demani comunali e provinciali che si
trovino in condizioni  di  accentuato  degrado  e  siano  scarsamente
produttivi  rispetto alla normalita', l'Amministrazione forestale, su
parere conforme del comitato tecnico amministrativo, puo'  effettuare
gli  interventi  di  ripristino,  assumendone l'onere a totale carico
qualora gli interventi  da  effettuare  risultino  passivi  sotto  il
profilo  economico  in  relazione alla capacita' di reddito del bosco
interessato.