Art. 20. Posti fissi a sedere 1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di metri 0,80. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di metri 0,50 con braccioli, rispettivamente di metri 0,45 senza braccioli. Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico. Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi. 2. Qualora in luoghi di pubblico spettacolo non provvisti di posti a sedere fissi, venga concesso da parte della autorita' l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto o fila completa. E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.