Art. 20.
                        Posti fissi a sedere
 
   1.  La  distanza  tra  lo  schienale  di  una  fila di posti ed il
corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno  di
metri 0,80. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di metri
0,50 con braccioli, rispettivamente di metri 0,45 senza braccioli. Le
sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere
del  tipo con sedile a ribaltamento automatico. Sono ammessi i sedili
mobili solo nei palchi.
   2. Qualora in luoghi di pubblico spettacolo non provvisti di posti
a sedere fissi, venga concesso da  parte  della  autorita'  l'impiego
temporaneo  di  sedie,  queste  debbono  venire collegate a gruppi di
almeno otto o fila completa. E' vietato  collocare  sedili  mobili  e
sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.