Art. 20. Sessione straordinaria 1. In prima applicazione della presente legge e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneita' per organizzatore professionale di congressi. 2. La sessione straordinaria di cui al comma 1 e' riservata a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, attivita' congressuale, a carattere nazionale o internazionale o siano dipendenti di imprese operanti nel settore congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto e abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle in- dicate all'art. 7, comma 1, lettera g). 3. La partecipazione alla sessione straordinaria e' altresi' consentita a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equivalente che abbiano svolto l'attivita' di cui al comma 2 per almeno 6 anni. 4. Le prove d'esame si svolgono con le modalita' di cui all'art. 8, comma 3.