Art. 20.
                       Sessione straordinaria
 
   1. In prima applicazione della presente legge e comunque non oltre
centottanta  giorni  dalla  sua  entrata  in  vigore  e'  indetta una
sessione  straordinaria  di  esami  di  idoneita'  per  organizzatore
professionale di congressi.
   2.  La  sessione  straordinaria  di  cui al comma 1 e' riservata a
coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria  di
secondo  grado  e  abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre
anni nell'ultimo quinquennio,  attivita'  congressuale,  a  carattere
nazionale o internazionale o siano dipendenti di imprese operanti nel
settore  congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto
e abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle in-
dicate all'art. 7, comma 1, lettera g).
   3. La  partecipazione  alla  sessione  straordinaria  e'  altresi'
consentita  a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media
inferiore o titolo equivalente che abbiano svolto l'attivita' di  cui
al comma 2 per almeno 6 anni.
   4.  Le  prove d'esame si svolgono con le modalita' di cui all'art.
8, comma 3.