Art. 20.
                          Oneri finanziari
 
   1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge,
valutati  a  decorrere  dall'anno  1994  in  lire  10.000.000  annue,
graveranno  sul  capitolo di nuova istituzione n. 67940 (Spese per il
funzionamento delle commissioni della legge quadro per  il  trasporto
di  persone  mediante autoservizi pubblici non di linea) del bilancio
di previsione  della  Regione  per  l'anno  finanziario  1994  e  sul
corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri previsti dal comma 1 si provvede
mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti  iscritti
al  capitolo  n.  67950  del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1994 e pluriennale 1994/96.
   3. A decorrere dal 1995 gli oneri necessari saranno  iscritti  con
la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione, ai sensi
dell'art.  15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta).