Art. 20. Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati a decorrere dall'anno 1994 in lire 10.000.000 annue, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67940 (Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi. 2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 67950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e pluriennale 1994/96. 3. A decorrere dal 1995 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).