Art. 20. Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione 1. Il Distretto e' una struttura dell'Azienda USL finalizzata a realizzare nel territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. 2. Il Distretto ha i seguenti compiti: a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello; b) organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi; c) assicura anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale un efficace filtro della domanda socio sanitaria e promuove la continuita' terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento; d) indirizza e coordina il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le RSA, all'assistenza specialistica e all'assistenza protesica e termale; e) funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unita' operative residenti ed itineranti nonche' dalle strutture delle altre Aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle istituzioni sanitarie private accreditate, dei professionisti accreditati o convenzionati. 3. Spetta in particolare al Distretto l'esercizio delle seguenti funzioni e attivita': a) assistenza sanitaria di base nei settori della: 1) medicina generale e specialistica pediatrica ambulatoriale e domiciliare; 2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare; 3) assistenza consultoriale; 4) assistenza domiciliare integrata; 5) assistenza residenziale e semiresidenziale; 6) educazione sanitaria; b) assistenza sanitaria specialistica territoriale nei settori della: 1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare; 2) integrazione con la specialistica ospedaliera; c) assistenza sociale di base nei settori: 1) attivita' sociale a rilievo sanitario; 2) tutte le attivita' delegate dai Comuni; d) attivita' amministrativa nel settore dell'informazione, prenotazione e assistenza amministrativa per l'utilizzazione dei servizi sanitari e sociali. 4. Il Distretto e' l'area di riferimento delle attivita' collegate all'attuazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla: a) tutela della salute degli anziani; b) tutela e assistenza materno-infantile; c) prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale delle persone handicappate secondo le modalita' previste dalla L.R. 4 giugno 1996, n. 18; d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dei tossico-dipendenti. 5. Allo svolgimento delle attivita' e delle prestazioni del Distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati in attivita' e prestazioni secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilita' degli spazi necessari, l'Azienda USL promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati all'interno delle strutture distrettuali. 6. Al Distretto e' preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell'Azienda USL avente qualifica dirigenziale. 7. Al Responsabile del distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. 8. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalita' di raccordo e di collaborazione tra Distretti e ospedale, tra Distretti e Dipartimento di prevenzione, nonche' alle modalita' organizzative delle prestazioni da erogare a livello di USL, salvaguardando la continuita' terapeutica.