Art. 20.
           Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione
 
  1. Il Distretto e' una struttura  dell'Azienda  USL  finalizzata  a
realizzare  nel  territorio  un elevato livello di integrazione tra i
diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i
servizi socio-assistenziali,  in  modo  da  consentire  una  risposta
coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.
  2. Il Distretto ha i seguenti compiti:
   a)  gestisce  e  coordina  i  servizi  ubicati  nel  territorio di
competenza  e  destinati   all'assistenza   sanitaria   di   base   e
specialistica di primo livello;
   b)  organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture
e presidi;
   c) assicura anche attraverso i medici e  i  pediatri  di  medicina
territoriale  un  efficace  filtro  della  domanda  socio sanitaria e
promuove  la  continuita'  terapeutica  tra  i  diversi   luoghi   di
trattamento;
   d)  indirizza  e  coordina  il ricorso all'assistenza ospedaliera,
all'assistenza  sanitaria   residenziale   anche   presso   le   RSA,
all'assistenza specialistica e all'assistenza protesica e termale;
   e)  funge  da  centro  regolatore per le prestazioni erogate dalle
proprie  unita'  operative  residenti  ed  itineranti  nonche'  dalle
strutture  delle altre Aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie
pubbliche,  delle  istituzioni  sanitarie  private  accreditate,  dei
professionisti accreditati o convenzionati.
  3.  Spetta  in  particolare al Distretto l'esercizio delle seguenti
funzioni e attivita':
   a) assistenza sanitaria di base nei settori della:
    1) medicina generale e specialistica pediatrica  ambulatoriale  e
domiciliare;
    2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
    3) assistenza consultoriale;
    4) assistenza domiciliare integrata;
    5) assistenza residenziale e semiresidenziale;
    6) educazione sanitaria;
   b)  assistenza  sanitaria  specialistica  territoriale nei settori
della:
    1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;
    2) integrazione con la specialistica ospedaliera;
   c) assistenza sociale di base nei settori:
    1) attivita' sociale a rilievo sanitario;
    2) tutte le attivita' delegate dai Comuni;
   d)  attivita'  amministrativa   nel   settore   dell'informazione,
prenotazione  e  assistenza  amministrativa  per  l'utilizzazione dei
servizi sanitari e sociali.
  4. Il Distretto e' l'area di riferimento delle attivita'  collegate
all'attuazione  dei progetti obiettivo e delle azioni programmate che
si realizzano e si coordinano prevalentemente nel  territorio,  e  in
particolare quelle relative alla:
   a) tutela della salute degli anziani;
   b) tutela e assistenza materno-infantile;
   c)   prevenzione,  diagnosi,  cura,  riabilitazione,  integrazione
sociale delle persone  handicappate  secondo  le  modalita'  previste
dalla L.R.  4 giugno 1996, n. 18;
   d)    prevenzione,    cura    e    recupero    psico-fisico    dei
tossico-dipendenti.
  5.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  e  delle  prestazioni  del
Distretto   partecipano   medici  di  medicina  generale  e  pediatri
convenzionati in attivita'  e  prestazioni  secondo  quanto  previsto
negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la
disponibilita'  degli  spazi  necessari,  l'Azienda  USL  promuove  e
favorisce,  su  domanda  degli  interessati,  la  collocazione  degli
ambulatori   dei   medici   di   medicina  generale  e  dei  pediatri
convenzionati all'interno delle strutture distrettuali.
  6. Al Distretto e' preposto un responsabile, nominato dal Direttore
generale  dell'Azienda  USL  su  proposta  congiunta  del   Direttore
sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale del
ruolo  sanitario,  preferibilmente  medico,  dell'Azienda  USL avente
qualifica dirigenziale.
  7. Al Responsabile del distretto spetta la gestione delle quote  di
bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini
del   raggiungimento   dei   prefissati   obiettivi   qualitativi   e
quantitativi relativamente all'esercizio delle  funzioni  di  cui  al
comma 2.
  8.  La  Giunta  regionale  definisce  linee-guida  in  ordine  alle
modalita' di raccordo e di collaborazione tra Distretti  e  ospedale,
tra  Distretti  e Dipartimento di prevenzione, nonche' alle modalita'
organizzative  delle  prestazioni  da  erogare  a  livello  di   USL,
salvaguardando la continuita' terapeutica.