Art. 20.
                   Durata dei contratti collettivi
 
  1. In aderenza ai principi desumibili  dalla  normativa  posta  con
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la durata dei contratti collettivi per
il  personale  dell'Amministrazione  regionale, di cui all'articolo 7
della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, puo' essere disciplinata
mediante contratto collettivo, da definirsi con le procedure previste
dalla vigente normativa in materia.