Art. 20. Durata dei contratti collettivi 1. In aderenza ai principi desumibili dalla normativa posta con legge 23 ottobre 1992, n. 421, la durata dei contratti collettivi per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, puo' essere disciplinata mediante contratto collettivo, da definirsi con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.