Art. 20
         Modifica dell'art. 8 legge regionale n. 15 del 1993
 
  1.  Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15  e'  soppresso.  Pertanto  trovano  applicazione   le   previgenti
disposizioni  di cui all'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47.