Art. 20.
                              Sanzioni
 
  1.  Chiunque  eserciti  l'attivita'  agrituristica sprovvisto della
relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione  amministrativa  da
lire   3.000.000   a  lire  15.000.000  ed  alla  immediata  chiusura
dell'attivita' agrituristica.
  2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro:
   a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle
norme contenute alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2;
   b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle
norme contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell'articolo 3;
   c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel  caso  di  violazione  delle
norme contenute al comma 4 dell'articolo 4;
   d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle
norme contenute al comma 3 dell'articolo 9;
   e)  da  lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle
norme contenute nell'articolo 13.
  3. In caso di piu' violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di
cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e nel caso in  cui  i
soggetti   di  cui  al  comma  2  dell'articolo  22  non  ottemperino
all'obbligo di presentare il  piano  agrituristico  nel  termine  ivi
indicato,  viene  disposta,  dal  Sindaco  del  Comune  dove  ha sede
l'azienda  agrituristica,  la  sospensione  dell'autorizzazione   con
effetto    immediato   fino   alla   definizione   del   procedimento
amministrativo.
  4.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  valgono le norme previste
dalla legge regionale 28  gennaio  1977,  n.  10  e  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
  5.   Delle   sanzioni  e'  data  comunicazione  alla  Provincia  di
competenza.