Art. 20.
                               Rinnovo
 
  1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta  scritta
del  titolare  da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al
Presidente  della   Giunta   regionale,   tramite   l'Amministrazione
provinciale  competente,  che  esprime il proprio parere entro trenta
giorni.
  2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale,  deve  contenere
gli  estremi  della  precedente concessione e la dichiarazione di non
avvenuti  mutamenti  in  merito  alla   configurazione   dell'azienda
faunistico-venatoria.
  3.  Il  provvedimento  di rinnovo o di diniego motivato e' adottato
con atto del dirigente della  struttura  regionale  competente  entro
trenta   giorni   dal   ricevimento   della   domanda  e  del  parere
dell'Amministrazione provinciale.
  4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo  devono
essere  allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare,
una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con
la relativa cartografia.