Art. 20.
  Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore
dell'area  territoriale,  dei  direttori  dei  macrodistretti  e  del
direttore di area ospedaliera. Costituzione di commissione.
 
  1.  Prima  dell'adozione  del  provvedimento  di   assunzione,   il
direttore  dell'area  territoriale, i direttori dei macrodistretti ed
il direttore di area  ospedaliera  devono  dimostrare  la  conoscenza
della lingua francese.
  2.  Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese delle
figure di cui al comma 1 e' costituita un'unica commissione, composta
da:
   a) il direttore generale, che la presiede;
   b) il dirigente della Struttura regionale competente in materia di
Sanita';
   c)  un  insegnante  in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
della lingua francese nelle scuole  medie  superiori,  designato  con
deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.
  3.  La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese
consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a
sei  decimi,  in  tale  prova  non  puo'  essere  nominato  direttore
dell'area  territoriale,  direttore  di macrodistretti e direttore di
area ospedaliera.
  4. Sono esentati dal sottoporsi all'accertamento  della  conoscenza
della  lingua francese coloro che abbiano superato con esito positivo
analoga prova prevista  dall'art.  6  della  L.R.  24/1994,  ai  fini
dell'inserimento  nell'elenco  regionale  per  la  nomina a direttore
generale, e dall'art.  19 della L.R. 24/1994, ai fini della nomina  a
direttore  amministrativo,  direttore  sanitario  e  coordinatore dei
servizi sociali dell'USL, e dall'art. 10 della L.R. 41/1995, ai  fini
della  nomina  a direttore generale dell'ARPA, e abbiano superato con
esito positivo  la  prova  preliminare  di  lingua  francese  per  un
concorso  ad  un posto di qualifica dirigenziale dell'amministrazione
regionale  e  ad  un  posto  di  primario  (2  livello  dirigenziale)
dell'USL.