Art. 20. Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di area ospedaliera. Costituzione di commissione. 1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il direttore dell'area territoriale, i direttori dei macrodistretti ed il direttore di area ospedaliera devono dimostrare la conoscenza della lingua francese. 2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese delle figure di cui al comma 1 e' costituita un'unica commissione, composta da: a) il direttore generale, che la presiede; b) il dirigente della Struttura regionale competente in materia di Sanita'; c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto. 3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non puo' essere nominato direttore dell'area territoriale, direttore di macrodistretti e direttore di area ospedaliera. 4. Sono esentati dal sottoporsi all'accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che abbiano superato con esito positivo analoga prova prevista dall'art. 6 della L.R. 24/1994, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale per la nomina a direttore generale, e dall'art. 19 della L.R. 24/1994, ai fini della nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali dell'USL, e dall'art. 10 della L.R. 41/1995, ai fini della nomina a direttore generale dell'ARPA, e abbiano superato con esito positivo la prova preliminare di lingua francese per un concorso ad un posto di qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale e ad un posto di primario (2 livello dirigenziale) dell'USL.