Art. 20.
            Comitato di coordinamento interistituzionale
 
  1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma  oggetto
delle  intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed
Enti di cui all'art. 19, e' costituito, presso  la  Presidenza  della
Regione,  un  "Comitato di coordinamento interistituzionale" composto
da  dirigenti  delle  Amministrazioni  e  da   rappresentanti   degli
organismi che sottoscrivono l'accordo e coordinato da un dirigente di
grado apicale designato dal Presidente della Regione.
  2.   Il   Comitato,   nell'ambito   delle   proprie   funzioni   di
coordinamento:
   a) predispone la bozza di programma annuale di cui all'art. 18;
   b) cura l'elaborazione del programma di interventi di cui all'art.
6, comma 2, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c) presta assistenza tecnica ai fini della  predisposizione  degli
atti  della  Regione  e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono
l'accordo;
   d) cura l'elaborazione e la definizione delle  iniziative  di  cui
all'art.  39,  comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
   e) predispone  l'organizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio
sull'andamento  degli interventi e sull'efficienza dei servizi, anche
ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art.  7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994;
   f)   stimola   l'attivita'   di  cooperazione  tra  gli  organismi
periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le  USL,  anche
sollecitando  le Conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
   g) predispone gli strumenti attuativi per  le  iniziative  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia
di corsi di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani
educativi e di recupero individualizzati;
   h)  promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti
qualitativi   e   quantitativi   della   condizione   dei   cittadini
handicappati  in eta' pre-scolare, scolare e post-scolare, al fine di
offrire elementi informativi  per  la  programmazione  di  interventi
coordinati;
   i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in
volta conseguiti;
   1) promuove l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde
e  conferenze  allo  scopo  di  acquisire  elementi di conoscenza per
migliorare qualitativamente gli interventi;
   m) cura il rapporto tecnico-scientifico e favorisce i  rapporti  e
gli interscambi con le iniziative e i progetti dell'Unione europea in
materia;
   n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi
e  dell'individuazione  di nuove tipologie di intervento a favore dei
soggetti handicappati e delle famiglie;
   o) assicura  il  raccordo  con  gli  enti  locali  anche  ai  fini
dell'organizzazione  dei  "servizi di segreteria" di cui all'art. 40,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   p)  elabora  un  documento  annuale  sullo  stato  di   attuazione
dell'integrazione  dei  cittadini disabili da inviare ai responsabili
delle amministrazioni e/o organismi interessati;
   q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre  Regioni
ai  fini di utilizzare le esperienze piu' specificative e di proporre
interventi migliorativi;
   r) cura i collegamenti con  la  Conferenza  dei  Presidenti  delle
Regioni  e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con
altri organismi operanti a livello nazionale;
   s) e' struttura di supporto per l'espletamento delle funzioni  del
Presidente  della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39,
40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  nonche'  in  relazione
agli  adempimenti  connessi  all'art. 12, comma 4, della legge n. 537
del 1993.