Art. 20. Comitato di coordinamento interistituzionale 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 19, e' costituito, presso la Presidenza della Regione, un "Comitato di coordinamento interistituzionale" composto da dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l'accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente della Regione. 2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento: a) predispone la bozza di programma annuale di cui all'art. 18; b) cura l'elaborazione del programma di interventi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione degli atti della Regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l'accordo; d) cura l'elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all'art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) predispone l'organizzazione di un sistema di monitoraggio sull'andamento degli interventi e sull'efficienza dei servizi, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994; f) stimola l'attivita' di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) predispone gli strumenti attuativi per le iniziative di cui all'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di corsi di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di recupero individualizzati; h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati in eta' pre-scolare, scolare e post-scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di interventi coordinati; i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti; 1) promuove l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli interventi; m) cura il rapporto tecnico-scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell'Unione europea in materia; n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell'individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie; o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell'organizzazione dei "servizi di segreteria" di cui all'art. 40, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell'integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/o organismi interessati; q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze piu' specificative e di proporre interventi migliorativi; r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale; s) e' struttura di supporto per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' in relazione agli adempimenti connessi all'art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.