Art. 20 
 
    Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale 
 
  1. A decorrere dall'1 gennaio 2013  l'ammontare  complessivo  delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di  cui  all'art.  66
del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro   2002/2005,   come
determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 16
gennaio 2012, n. 9, e' ridotto del venti per cento. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le
medesime decorrenze, agli enti,  aziende  ed  istituti  sottoposti  a
vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione  regionale  o  che
comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del
bilancio regionale, comprese le societa'  a  totale  o  maggioritaria
partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso  dal
contratto collettivo regionale di lavoro.