Art. 20 Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale 1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, e' ridotto del venti per cento. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le societa' a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.