Art. 20 Sistema informativo regionale della costa 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene: a) i dati raccolti nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 19; b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri; c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione; d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera. 2. I criteri e le modalita' per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009. 3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.