Art. 20 
 
          Integrazione dell'art. 9 della legge provinciale 
           22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge  provinciale  n.  1  del
2014 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Gli enti locali beneficiari di contributi gia' concessi  ai
sensi  della  legge  provinciale  4  ottobre  2012,  n.   20   (legge
provinciale sull'energia 2012), e della legge provinciale  29  maggio
1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980),  prima
della data di entrata in vigore di quest'articolo,  possono  chiedere
di utilizzare i finanziamenti  gia'  concessi  per  altri  interventi
previsti dalle predette leggi, e per quelli  volti  a  sostenere  gli
investimenti  per  l'efficienza  energetica  realizzati  da   persone
fisiche o  giuridiche,  che  forniscono  anche  attraverso  forme  di
partenariato pubblico-privato servizi energetici ovvero altre  misure
di miglioramento dell'efficienza energetica secondo le  modalita'  di
cui all'art. 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva  2006/32/CE  relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE).  Con  deliberazione  della
Giunta  provinciale,  previa  parere  della  competente   commissione
permanente del Consiglio provinciale, sono  stabiliti  i  criteri  di
attuazione di questo comma,». 
  2. La copertura degli oneri derivanti  da  quest'articolo  e'  gia'
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma
14.01.