Art. 20 Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 18/2009 1. All'art. 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 6 sono aggiunte le parole: «La Regione predispone apposite linee guida per i soggetti attuatori.»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Regione predispone, in linea con la normativa comunitaria, apposite linee guida per la semplificazione dei costi e per la definizione delle modalita' di verifica da parte dei soggetti competenti.».