Art. 20 
 
       Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 18/2009 
 
  1. All'art. 89  della  legge  regionale  n.  18/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 6 sono aggiunte  le  parole:  «La  Regione
predispone apposite linee guida per i soggetti attuatori.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. La Regione predispone, in linea con la  normativa  comunitaria,
apposite linee guida per  la  semplificazione  dei  costi  e  per  la
definizione  delle  modalita'  di  verifica  da  parte  dei  soggetti
competenti.».