Art. 20 
 
Strutture operative e supporto  tecnico.  Sostituzione  dell'art.  47
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 47 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 47 (Strutture operative e supporto tecnico). - 1. L'autorita'
competente  svolge  un'istruttoria   interdisciplinare   tramite   la
struttura operativa di cui al comma 2. 
  2.  La  Giunta  regionale  individua,  nell'ambito   degli   uffici
regionali,  la  struttura  operativa  competente  relativamente  alle
procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli  enti  parco
regionali provvedono in conformita' con i rispettivi ordinamenti. 
  3. Per le procedure di VIA di competenza  regionale,  la  struttura
operativa di cui al comma 2, per  le  esigenze  tecnico  scientifiche
connesse  alle  attivita'  di   istruttoria   interdisciplinare,   di
monitoraggio e di  controllo  relative  alle  procedure  disciplinate
dalla presente legge, si avvale del supporto: 
    a) dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  della
Toscana (ARPAT), nelle  forme  e  nei  limiti  previsti  dalla  legge
regionale  22  giugno  2009  n.  30  (Nuova  disciplina  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»); 
    b) dell'azienda sanitaria competente per territorio,  per  quanto
attiene i profili di tutela della salute pubblica; 
    c) dell'Istituto regionale programmazione economica della Toscana
(IRPET)  per  i  profili  attinenti  alla  valutazione  dei   fattori
socio-economici, ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    d) degli uffici regionali competenti  per  profili  attinenti  la
valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui  all'art.  4,
comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006. 
  4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche  del
supporto dell'ARPAT nelle forme e nei  limiti  previsti  dalla  legge
regionale n. 30/2009.».