Art. 20 1. L'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 33. Archivio digitale 1. I documenti informatici devono essere caricati nel registro di protocollo. 2. I documenti informatici caricati nel registro di protocollo sono automaticamente versati nell'archivio digitale, che garantisce nel tempo l'integrita' e la leggibilita' dei documenti informatici e, se essi sono provvisti di firma digitale, la validita' della firma. 3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti sono sottoposti ad una procedura di selezione, che consiste nell'individuazione dei documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione permanente. Le decisioni in merito competono alle commissioni di sorveglianza e scarto. Lo scarto formale consiste nell'eliminazione dei documenti informatici. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nell'archivio digitale.».