Art. 20 Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 1. L'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Competenze della Citta' metropolitana di Genova e delle province). - 1. La Citta' metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 30, comma 1, nonche' l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalita' stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34-bis e 34-ter. 2. La Citta' metropolitana di Genova e le province: a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca; b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 30.».