Art. 20 Destinazione di una quota della minore spesa 1. Una quota della minore spesa generata dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 definita in misura corrispondente alle somme che si sarebbero ottenute dalla riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei consiglieri regionali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni, attestata al termine di ciascun esercizio dall'ufficio di Presidenza con propria deliberazione, confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell'art. 129, comma 3, del regolamento interno del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria. 2. In occasione della comunicazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni il Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa certifica e comunica al Presidente della giunta regionale la minore spesa, come attestata dall'ufficio di Presidenza, derivante dall'applicazione del comma 1, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell'assemblea. 3. In ciascun esercizio dal 2020 al 2022, in sede di esame del bilancio preventivo del consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante la formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorita' e sul riparto delle risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo. La risoluzione e' trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell'esame del rendiconto generale della Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell'effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla giunta regionale. A tal fine, quest'ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.