Art. 21.
    Istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole
    1.  E'  istituito  l'archivio  provinciale delle imprese agricole
(APIA),   di   seguito   denominato  archivio,  quale  strumento  per
l'individuazione  e  la  qualificazione  dei  soggetti che operano in
agricoltura,  ai  fini  del  raggiungimento  degli obiettivi previsti
dalla  normativa  e  dalla  programmazione provinciali, nonche' dalla
normativa statale e dell'Unione europea. L'archivio e' pubblico.
    2.  L'archivio  e'  suddiviso nella sezione prima e nella sezione
seconda.
    3.   Sono  iscrivibili  nella  sezione  prima  dell'archivio  gli
imprenditori, singoli o associati, che svolgono attivita' agricola in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'art.
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura),  nella  sezione
speciale  degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come
coltivatore diretto;
      b)  risultare  iscritto all'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS) in qualita' di datore di lavoro agricolo o prestatore
di lavoro agricolo;
      c)  possedere  una  sufficiente capacita' professionale secondo
quanto stabilito dall'art. 23;
      d)  svolgere  attivita'  agricola  a  titolo principale secondo
quanto stabilito dall'art. 24.
    4.  Nell'ambito  della  prima  sezione  sono  distinte le imprese
familiari diretto-coltivatrici dalle altre imprese.
    5.  Sono  iscrivibili  nella  sezione  seconda  dell'archivio gli
imprenditori, singoli o associati, che svolgono attivita' agricola in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'art.
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura),  nella  sezione
speciale  degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come
coltivatore diretto;
      b)  possedere  una  sufficiente capacita' professionale secondo
quanto stabilito dall'art. 23;
      c)  dedicare  all'attivita'  agricola  almeno  300 ore annue di
lavoro.
    6.  Con regolamento la giunta provinciale definisce nel dettaglio
i  requisiti  per l'iscrizione delle imprese agricole all'archivio, i
criteri  e le modalita' concernenti la documentazione e i termini per
la   presentazione  delle  domande  d'iscrizione,  le  norme  per  la
predisposizione, la tenuta e la gestione dell'archivio.