Art. 21. La pubblicita' della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardia ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'; l'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano. 2. La pubblicita' delle acque e' strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l'uso che e' fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell'uomo - compresa l'acquacoltura, la produzione industriale, ecc.; - tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa e' sufficiente. 3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi e' un laghetto, naturale o creato artificialmente, potra', pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazioni, eventualmente anche di quelle previste all'Art. 22 della presente legge, recintare l'invaso, impesciarlo e destinarlo all'attivita' di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilita'. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti di essi, adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne. 4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artificialmente con corsi d'acqua pubblici, oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua e' delimitata da opere (griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, e' consentita l'attivita' alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attivita' della pesca, non hanno effetto. 5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovra' tenere in debita considerazione la necessita' di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'acquacoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.