Art. 21.
                         Potere sostitutivo
    1.  In  caso  di  inadempimento, da parte degli enti locali, agli
obblighi  previsti  dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei
piani  comunali  in  presenza  di  gravi  e  particolari  problemi di
inquinamento  acustico  nonche'  in  caso  di  conflitto tra gli enti
stessi,  la  Regione  esercita  i  poteri  sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.