Art. 21. Potere sostitutivo 1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei piani comunali in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico nonche' in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.