Art. 21.
Sostituzione  dell'Art. 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
 37 "Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale"
    1.  L'Art.  26  della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
    "Art. 26. (Organizzazione dei servizi) - 1. Al fine di separare i
compiti  di  programmazione  da quelli di gestione per il superamento
degli   assetti   monopolistici   nella  gestione  dei  servizi  sono
espletate,  per  l'affidamento  di  qualsiasi modalita' a servizio di
trasporto  pubblico  locale, le procedure concorsuali di cui all'Art.
18, decreto legislativo n. 422/1997.
    2.  La  Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la
costituzione di societa' a capitale pubblico e privato".