Art. 21. Sostituzione dell'Art. 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale" 1. L'Art. 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 26. (Organizzazione dei servizi) - 1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalita' a servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'Art. 18, decreto legislativo n. 422/1997. 2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di societa' a capitale pubblico e privato".