Art. 21.
                    Accreditamento di eccellenza
    1.  La  giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento
di    eccellenza,    inteso    come   riconoscimento   internazionale
dell'applicazione  delle  migliori  pratiche organizzative e tecniche
disponibili,    attuate   da   parte   delle   strutture   sanitarie,
socio-sanitarie e sociali.