Art. 21.
     Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici
                    e delle proprieta' collettive
    1. I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed
alle proprieta' collettive devono essere gestiti in conformita' ad un
PGF che prenda in considerazione l'intera superficie di proprieta'.
    2.  Per  la redazione, le modalita' di autorizzazione del PGF, la
realizzazione  degli  interventi  previsti dal PGF, diversi da quelli
indicati al comma 3, e per le sanzioni in caso di mancato adempimento
a quanto indicato nel PGF si applicano le norme di cui all'Art. 7.
    3. Gli  interventi  selvicolturali previsti dal PGF con finalita'
commerciali  per  qualsiasi  superficie  di intervento, devono essere
realizzati  sulla  base  della  stima del valore di macchiatico e del
capitolato  tecnico, secondo lo schema di cui all'allegato I, redatti
da  tecnico  abilitato all'esercizio della professione ed autorizzati
dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 52.
    4.  Per  la  realizzazione  degli interventi indicati al comma 3,
dovranno inoltre essere redatti da un tecnico nominato dal venditore:
il verbale di consegna, il verbale di misurazione ed il prospetto del
rilievo dei danni, in conformita' a quanto indicato nell'allegato J.
    5.  E'  di  competenza  dell'ente  competente  per  territorio la
stesura della relazione di collaudo e il rilascio della dichiarazione
liberatoria,  redatti  in conformita' a quanto indicato nell'allegato
K,  entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di collaudo,
da parte del venditore, completa del prospetto del rilievo dei danni.
    6.  In  caso  di  utilizzazioni  del  bosco  a  fini  commerciali
realizzate  senza  l'autorizzazione  di cui al comma 3, si applica la
sanzione  amministrativa  di  cui  all'art. 48, comma 11, della legge
regionale n. 28/2001.
    7.  Per  i  mancati  adempimenti  a quanto previsto dal PGF e dal
capitolato  tecnico  autorizzato  si  applicano  le  sanzioni  di cui
all'Art.  48,  comma  12, della legge regionale n. 28/2001 oltre alle
sanzioni   previste   dal  presente  regolamento  in  relazione  alla
tipologia di interventi effettuati in difformita'.