Art. 21.
                         Strumenti di caccia
    1.  La  caccia  agli  ungulati,  ad  eccezione  del cinghiale, e'
consentita   solo   con  fucile  a  canna  rigata,  anche  munito  di
cannocchiale, a palla unica e limitato a non piu' di due colpi per le
carabine semi-automatiche.
    2.  Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, e' consentito
l'utilizzo  del  fucile  a canna liscia caricato a palla unica; l'uso
del  fucile  a  canna  rigata  e' consentito unicamente ai cacciatori
preventivamente  incaricati  dal  capocaccia di sostare in postazioni
fisse.
    3.  E'  vietata  la  detenzione  e l'uso, sul luogo di caccia, di
munizioni  spezzate  con pallini di calibro superiore a millimetri 4.
Inoltre,  tranne  che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la
detenzione  e  l'uso,  sul  luogo  di  caccia,  di  munizioni a palla
asciutta per canna liscia.
    4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo
di  pistola-fuciletto, nonche' dei fucili costruiti in modo da essere
facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne
di lunghezza inferiore ai 50 centimetri.
    E'   vietato  l'uso  di  fucile  con  canna  ad  anima  rigata  a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
inferiore  a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore
a millimetri 40.
    E' altresi' vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro,
al  vivo  di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a
vuoto superiore a 68 millimetri.
    E'  parimenti  vietato  l'utilizzo  di  ottiche di puntamento con
fattore d'ingrandimento superiore a 12.
    5. L'uso di fucili combinati e/o drilling e' ammesso a condizione
che  le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee
all'uso con apposito accorgimento tecnico.