Art. 21. Inserimento scolastico Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o rimpatriati, la giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico. La giunta regionale, inoltre, attraverso i comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all'estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, accademie e conservatori. La misura dell'intervento ammonta, per l'anno scolastico di riferimento, ad Euro 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori e ad Euro 1.500,00 per i corsi di tipo universitario. Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private. La giunta regionale istituisce, altresi', annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post universitari e corsi presso istituti professionali statali o parificati. L'importo delle borse di studio e' definito annualmente dalla giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attivita'. Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla presidenza della giunta regionale - Servizio attivita' di promozione della Regione e collegamento con le comunita' abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila.