Art. 21.
                       Inserimento scolastico
    Allo   scopo   di   assicurare   l'inserimento   nell'ordinamento
scolastico  nazionale  dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o
rimpatriati,   la   giunta   regionale  promuove  corsi  di  recupero
linguistico e di reinserimento scolastico.
    La  giunta  regionale,  inoltre, attraverso i comuni di residenza
dei  beneficiari,  eroga assegni di studio a favore dei figli e degli
orfani dei lavoratori emigrati all'estero, dei lavoratori rimpatriati
che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal
rientro  definitivo  in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole
pubbliche  riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi
universitari, accademie e conservatori.
    La  misura  dell'intervento  ammonta,  per  l'anno  scolastico di
riferimento, ad Euro 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori
e ad Euro 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.
    Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano
di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.
    La  giunta  regionale  istituisce, altresi', annualmente borse di
studio  per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano
frequentare  in  Italia corsi di specializzazione post universitari e
corsi presso istituti professionali statali o parificati.
    L'importo  delle  borse  di  studio e' definito annualmente dalla
giunta  regionale  in  sede  di  approvazione  del  piano  annuale di
attivita'.
    Per  tale  intervento  la  domanda  deve  essere  inoltrata  alla
presidenza  della giunta regionale - Servizio attivita' di promozione
della  Regione e collegamento con le comunita' abruzzesi all'estero -
ufficio emigrazione, L'Aquila.