Art. 21.
          Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio
    1.  Le  spese  per  l'attuazione  degli interventi previsti dalla
presente  legge,  ad  eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono
stabilite  con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca
scientifica e per l'innovazione,
    2,  Fermo  restando il totale complessivo della spesa autorizzata
per  l'anno  finanziario  2006  per l'applicazione della legislazione
vigente,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche  compensative alle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge
provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:
    n. 66       -    1.000.000 euro;
    n. 68      +   1.000.000 euro.
    3.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
UPB in diminuzione:
    UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie  -  1.000.000 euro;
    UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria  -  1.500.000 euro;
UPB in aumento:
    UPB 09140     -     Interventi     per     il    sostegno    alle
famiglie  +  1.000.000 euro;
    UPE 19215    -    Interventi    per    innovazione,   ricerca   e
sviluppo  +  1.500.000 euro.